Edifici a Energia Quasi Zero, NZEB (Near Zero Energy Buildings). La casa passiva.

Entro il 2021, tutti gli edifici nuovi o soggetti a una ristrutturazione importante di primo livello dovranno essere a fabbisogno di energia quasi zero (Near zero energy building, Nzeb). Per i nuovi edifici pubblici, comprese le scuole, la scadenza è anticipata al 2019.

Queste tipologie di abitazioni sono certificate da sistemi come CasaClima, PassivHaus e Leed. Secondo un’indagine effettuata dall’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano, finora sono stati realizzati in Italia tra 650 e 950 edifici con sistemi ad alta efficienza Nzeb, di cui il 93% a uso residenziale, quasi tutti in Trentino Alto Adige, Lombardia e Veneto.

Miglioramento dell’efficienza energetica. Schema

Edifici a energia zero. A cosa serve l’efficientamento energetico degli edifici

L’efficientamento energetico degli edifici serve a migliorare le prestazioni di qualsiasi edificio, sia esso un ufficio oppure un’abitazione privata, dal punto di vista dei consumi energetici. In sostanza, l’obiettivo è quello di aumentare l’efficienza energetica, ossia di sfruttare l’energia necessaria alla vita dell’edificio nel modo migliore possibile.

Nel 2010 è stata approvata la Direttiva 2010/31/UE, ossia la EPBD (Energy Performing Building Directive), che abolisce la Direttiva del 2002 e introduce una serie di nuove definizioni e prescrizioni per far fronte ai cambiamenti tecnologici, quali gli NZEB (Near Zero Energy Building), ovvero edifici a energia quasi zero. Gli Stati membri devono provvedere affinchè: 

a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero;

b) entro il 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero. 

Cos’è l’edificio NZEB

L’edificio NZEB è un edificio ad altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.

Prestazione energetica degli edifici

Per prestazione energetica di un edificio si intende la quantità di energia necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell’edificio, comprendente, in particolare, l’energia utilizzata per:

  • riscaldamento;
  • raffrescamento;
  • ventilazione;
  • produzione di acqua calda;
  • illuminazione.

Per energia da fonti rinnovabili si intende l’energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili:

  • energia eolica;
  • solare aerotermica;
  • idrotermica;
  • oceanica;
  • idraulica;
  • biomassa;
  • gas di discarica;
  • gas residuati dai processi di depurazione;
  • biogas.
Schema del funzionamento della Casa Passiva

La casa passiva

Lo schema in alto ci mostra sommariamente il funzionamento della casa passiva, in cui la somma degli apporti passivi di calore dell’irraggiamento solare trasmessi dalle finestre e il calore generato internamente all’edificio dalla vita quotidiana o attraverso l’utilizzo di elettrodomestici sono quasi sufficienti a compensare le perdite dell’involucro edilizio durante la stagione fredda.

Nella casa passiva vengono installati sistemi non convenzionali per l’apporto del calore richiesto, come ad esempio pannelli solari o pompa di calore per riscaldare l’aria dell’impianto di ventilazione controllata a recupero energetico (come ci mostra la figura). Nella casa passiva si può eliminare ogni impianto tradizionale di riscaldamento se il fabbisogno energetico della casa è molto basso (inferiore a 15 kWh al m² anno). Per ottenere questi risultati è necessario porre particolare attenzione alla progettazione, con l’adozione di isolamento termico ad altissime prestazioni su murature perimetrali, tetto e superfici vetrate e mediante l’adozione di sistemi di ventilazione controllata a recupero energetico.

Da dove arriva la legislazione NZEB per gli edifici a energia quasi zero

La genesi della legislazione UE per garantire l’efficienza energetica degli edifici, risale agli anni 90. È del 1993 la Direttiva europea SAVE 93/76, del Consiglio delle Comunità Europee approvata il 13 settembre 1993, per limitare le emissioni di biossido di carbonio, migliorando l’efficienza energetica degli edifici (SAVE). La SAVE 93/76 è stata poi adottata in Italia con il DPR 246 del 21/04/1993 e la L. 237 del 22/09/1993.

Per quanto riguarda l’Italia, è la Legge 9 gennaio 1991 n.10, attuativa del Piano Energetico Nazionale, la prima che regolava, ed in parte ancora regola, le modalità progettuali e la gestione del sistema edificio – impianto – orientato al risparmio energetico. La legge prevedeva di soddisfare il fabbisogno energetico degli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia, salvo impedimenti di natura tecnica od economica.

L’Europa torna a legiferare per dettare le linee guida per l’efficientamento energetico degli edifici, con la Direttiva 2002/91/CE (ufficialmente abrogata dal 1° febbraio 2012), e con la Direttiva 2009/28/CE, sulla “Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, che impone l’uso di queste ultime al fine di raggiungere quei livelli minimi di utilizzo delle energie rinnovabili fissati dalla comunità europea per il 2020.

La Direttiva 2010/31/UE è stata recepita dalla Legge 90/2013, di conversione del D.L. n.63/2013, e attuata attraverso i Decreti interministeriali 26/06/2015. Dal 1° ottobre 2015, quindi, tranne in qualche caso regionale per via della legislazione concorrente determinata dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, è cambiato radicalmente il modo di fare efficienza energetica negli edifici.

Infine, con il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, che recepisce la Direttiva 2012/27/UE, sono state individuate le misure per il miglioramento dell’efficienza energetica in tutti i settori e per ridurre del 20% i consumi dell’energia primaria entro il 2020. La Direttiva impone agli Stati membri di far rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica per gli edifici di nuova costruzione e per quelli già esistenti, provvedere alla certificazione del rendimento energetico nell’edilizia e imporre il controllo periodico delle caldaie e degli impianti di condizionamento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *